338mila ettari di terreno del demanio ai giovani agricoltori.

Nascerebbero 43mila nuove imprese

 

 Lo prevede l’ultimo maxiemendamento della legge di stabilità:

si riaccenderebbe così l’interesse a sul lavorare in campagna

 


Roma 21 novembre 2011. Con la vendita da parte dello Stato dei terreni agricoli, potrebbero nascere migliaia di aziende gestite da giovani. Trecentotrentottomila ettari di terreni agricoli coltivabili del demanio pubblico ceduto ai giovani agricoltori per un valore di 6,2 miliardi di euro. E’ quanto prevede il maxiemendamento sulla legge di stabilità approvato negli ultimi giorni dal governo Berlusconi.

 

Questo obiettivo della legge di stabilità deve diventare un obiettivo preciso del nuovo Governo Mario Monti per aumentare l’occupazione giovanile.


Questa vera svolta nella politica di sviluppo è stata subito colta positivamente dalla Coldiretti: “C'è voluta la piu' grande crisi dal dopoguerra per chiudere finalmente anche in Italia l’epoca dello Stato contadino che ha sottratto terre fertili agli agricoltori che sono certo in grado di valorizzarli creando ricchezza e nuova occupazione a sostegno della crescita di cui il Paese ha oggi straordinariamente bisogno” così ha dichiarato il presidente della Coldiretti Sergio Marini.


La cessione di questi terreni - ha aggiunto Marini - toglie allo Stato il compito improprio di coltivare la terra, rende disponibili risorse per lo sviluppo ma soprattutto ha il vantaggio di calmierare il prezzo dei terreni, stimolare la crescita, l’occupazione e la redditività delle imprese agricole che rappresentano una leva competitiva determinante per la crescita del Paese. E’ certo infatti - ha precisato Marini - che nessuno meglio degli imprenditori agricoli è in grado di valorizzare lavorando la terra e generare nuova occupazione”.


Il provvedimento, che oggi è legge dello Stato, prevede che “entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato”, “nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio”. Si prevede, peraltro, che la vendita avverrà “mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro”. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. “Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere” “i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola” conferendo mandato irrevocabile a vendere all’Agenzia del Demanio che “provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati”.


Tra le diverse regioni il Piemonte,  secondo uno studio della Coldiretti, si classifica al primo posto per la disponibilità di terreni agricoli di proprietà pubblica con oltre 56mila ettari, segue il Lazio con 41mila ettari, Trento e Bolzano rispettivamente con 31mila e 24mila ettari, la Basilicata con 24mila ettari e la Lombardia con 23mila ma rilevanti proprietà ci sono anche in Campania (17mila ettari) e in Veneto (15mila). Dal Trentino alla Sardegna, sono diversi gli esempi di proprietà pubbliche sul territorio nazionale che potrebbero - spiega la Coldiretti - essere dismesse e vendute agli agricoltori, con benefici sia dal punto di vista delle finanze dello Stato che della stessa  produttività delle aree. In Abruzzo un esempio è rappresentato dai tratturi, larghi sentieri erbosi, pietrosi o in terra battuta, nati dal passaggio delle greggi per la transumanza.


“La questione alimentare –ha scritto su Libero Gusto Calo Cambi, nel commentare il dispositivo di legge- sarà da qui a pochi anni quella centrale per tutti i governi e la crisi che si potrebbe aprire sarà più devastante di quella finanziaria che stiamo vivendo. Perché i giovani tornino alla terra sono necessarie tre azioni: la prima che si ridia fiato all’istruzione agricola; la seconda che si assicurino ai produttori sbocchi distributivi sul mercato; la terza che si ridia protagonismo e ruolo sociale a chi coltiva in un’accezione più alta e complessiva del valore della ruralità”.



IL TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO
Art. 4-quater
(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)


1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del d.lgs n. 28 maggio 2010, n,. 85 nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. L’individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 351 del 2001.


2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Nell’eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all’alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.


3. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l’Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l’assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.


4. Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del d.lgs 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia del Demanio mandato irrevocabile a vendere. L’Agenzia provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.


5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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