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338mila ettari di terreno del
demanio ai giovani agricoltori.
Nascerebbero 43mila nuove imprese
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Lo prevede l’ultimo
maxiemendamento della legge di stabilità:
si riaccenderebbe così
l’interesse a sul lavorare in campagna
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Roma 21 novembre 2011.
Con la vendita da parte dello Stato dei terreni agricoli, potrebbero
nascere migliaia di aziende gestite da giovani. Trecentotrentottomila
ettari di terreni agricoli coltivabili del demanio pubblico ceduto ai
giovani agricoltori per un valore di 6,2 miliardi di euro. E’
quanto prevede il maxiemendamento sulla legge di stabilità approvato
negli ultimi giorni dal governo Berlusconi.
Questo obiettivo della
legge di stabilità deve diventare un obiettivo preciso del nuovo
Governo Mario Monti per aumentare l’occupazione giovanile.
Questa vera svolta nella
politica di sviluppo è stata subito colta positivamente dalla
Coldiretti: “C'è voluta la piu' grande crisi dal dopoguerra per
chiudere finalmente anche in Italia l’epoca dello Stato contadino
che ha sottratto terre fertili agli agricoltori che sono certo in
grado di valorizzarli creando ricchezza e nuova occupazione a
sostegno della crescita di cui il Paese ha oggi straordinariamente
bisogno” così ha dichiarato il presidente della Coldiretti Sergio
Marini.
La cessione di questi
terreni - ha aggiunto Marini - toglie allo Stato il compito
improprio di coltivare la terra, rende disponibili risorse per lo
sviluppo ma soprattutto ha il vantaggio di calmierare il prezzo dei
terreni, stimolare la crescita, l’occupazione e la redditività
delle imprese agricole che rappresentano una leva competitiva
determinante per la crescita del Paese. E’ certo infatti - ha
precisato Marini - che nessuno meglio degli imprenditori agricoli è
in grado di valorizzare lavorando la terra e generare nuova
occupazione”.
Il provvedimento, che
oggi è legge dello Stato, prevede che “entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di stabilità, il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di
natura non regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni a vocazione
agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di
proprietà dello Stato”, “nonché di proprietà degli enti
pubblici nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio”.
Si prevede, peraltro, che la vendita avverrà “mediante trattativa
privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e
mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400
mila euro”. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità
agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai
giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni. “Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere”
“i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola”
conferendo mandato irrevocabile a vendere all’Agenzia del Demanio
che “provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari
dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e
documentati”.
Tra le diverse regioni il
Piemonte, secondo uno studio della Coldiretti, si classifica al
primo posto per la disponibilità di terreni agricoli di proprietà
pubblica con oltre 56mila ettari, segue il Lazio con 41mila ettari,
Trento e Bolzano rispettivamente con 31mila e 24mila ettari, la
Basilicata con 24mila ettari e la Lombardia con 23mila ma rilevanti
proprietà ci sono anche in Campania (17mila ettari) e in Veneto
(15mila). Dal Trentino alla Sardegna, sono diversi gli esempi di
proprietà pubbliche sul territorio nazionale che potrebbero - spiega
la Coldiretti - essere dismesse e vendute agli agricoltori, con
benefici sia dal punto di vista delle finanze dello Stato che della
stessa produttività delle aree. In Abruzzo un esempio è
rappresentato dai tratturi, larghi sentieri erbosi, pietrosi o in
terra battuta, nati dal passaggio delle greggi per la transumanza.
“La questione
alimentare –ha scritto su Libero Gusto Calo Cambi, nel
commentare il dispositivo di legge- sarà da qui a pochi anni quella
centrale per tutti i governi e la crisi che si potrebbe aprire sarà
più devastante di quella finanziaria che stiamo vivendo. Perché i
giovani tornino alla terra sono necessarie tre azioni: la prima che
si ridia fiato all’istruzione agricola; la seconda che si
assicurino ai produttori sbocchi distributivi sul mercato; la terza
che si ridia protagonismo e ruolo sociale a chi coltiva in
un’accezione più alta e complessiva del valore della ruralità”.
IL TESTO INTEGRALE DEL
PROVVEDIMENTO Art. 4-quater (Disposizioni in materia di
dismissioni di terreni agricoli)
1. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, con uno o più decreti di natura non
regolamentare da adottare d’intesa con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non
utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello
Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del d.lgs n.
28 maggio 2010, n,. 85 nonché di proprietà degli enti pubblici
nazionali, da alienare a cura dell’Agenzia del Demanio mediante
trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila
euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a
400 mila euro. L’individuazione del bene ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati
decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 351 del
2001.
2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al
comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità
agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai
giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni. Nell’eventualità di incremento di valore dei
terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica
intervenuti nel corso del quinquennio successivo all’alienazione
medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del
maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita;
le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
3. Per i terreni ricadenti
all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n.
394, l’Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l’assenso
alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
4.
Le Regioni, le Province, i Comuni possono vendere, per le finalità e
con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà
aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del
d.lgs 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia
del Demanio mandato irrevocabile a vendere. L’Agenzia provvede al
versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi
derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e
documentati.
5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di
dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione
del debito pubblico.
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