Nuove etichette per produzioni biologiche
Dal
1 gennaio 2009 è entrata in vigore la normativa Ue 834/2007.
Le nuove disposizioni sono più chiare sia per gli agricoltori
biologici sia per i consumatori e illustrano in modo completo gli
obiettivi, i principi, e le regole di base della produzione
biologica. Saranno più trasparenti e permetteranno una
flessibilità tale da tener conto delle differenze regionali di
clima e condizioni.
Secondo le nuove disposizioni, i produttori di
cibo biologico nell'Unione europea saranno obbligati a usare il logo
biologico Ue. Gli importatori di cibo biologico possono scegliere se
usare il logo Ue. Il logo Ue, in ogni caso, sarà utilizzato
insieme all'indicazione dell'origine del prodotto. Almeno il 95%
degli ingredienti utilizzati per il prodotto finale dovrà
essere biologico, per avere il logo biologico Ue. Tutti gli altri
prodotti finali realizzati secondo le norme possono, solo all'interno
della lista degli ingredienti, riportare la dicitura "biologico".
Nella produzione biologica è vietato usare gli Ogm. I prodotti
che contengono Ogm, non potranno essere etichettati come biologici,
eccetto quelli contenenti fino allo 0,9 % di Ogm residui per
contaminazione accidentale. Le importazioni di prodotti biologici
saranno permesse solo se avranno le garanzie equivalenti del paese
d'origine.
Non ci saranno cambiamenti nella lista di sostanze
autorizzate nell'agricoltura biologica, mentre è stata creata
una base per aggiungere disposizioni sull'acquacoltura biologica, sul
vino, le alghe marine e i lieviti. La nuova normativa risponde alle
conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2004 sul Piano d'azione
europeo in merito ai cibi e all'agricoltura biologici del giugno
2004, il quale aveva dato una visione strategica d'insieme per il
contributo dell'agricoltura biologica alla Politica agricola comune
della Ue. Per quanto riguarda il regime delle importazioni, le nuove
norme sono state applicate dal primo gennaio 2007. Le nuova normativa
sarà applicata dal primo gennaio 2009.
Ad una attenta
analisi, la nuova normativa risulta essere molto più chiara e
completa rispetto al precedente Regolamento 2092/91; i principi
contenuti, infatti, illustrano in modo completo le regole di base
della produzione biologica, sia per gli agricoltori che per i
consumatori.
Secondo le nuove
disposizioni, quindi, i produttori di cibo biologico
nell’Unione europea saranno obbligati a usare il nuovo logo
Ue a partire dal 1° luglio 2009. Gli importatori di cibo
biologico, invece, avranno la facoltà di scegliere se usarlo o
meno.
Il logo, in
ogni caso, sarà utilizzato insieme all’indicazione
dell’origine del prodotto.
Queste, in
sintesi, le principali novità introdotte dalla normativa:
per
fregiarsi del logo biologico Ue, è previsto che almeno il 95%
degli ingredienti utilizzati per il prodotto finale debba essere
biologico;
- tutti gli
altri prodotti finali (non bio) realizzati secondo le norme, possono
riportare la dicitura “biologico” solo all’interno della lista
degli ingredienti,
- nella
produzione biologica è vietato usare gli Ogm;
- i prodotti che
contengono Ogm, non possono essere etichettati come biologici,
eccetto quelli contenenti fino allo 0,9 % di Ogm residui per
contaminazione accidentale;
- le
importazioni di prodotti biologici sono permesse solo se esistono le
garanzie equivalenti del paese d’origine.
BIOLOGICO E BIODINAMICO
di Giovanni
Legittimo
Nel
tempo la società moderna si è sviluppata senza
prevedere i rischi ambientali e i costi che negli anni a venire si
sarebbero presentati in ordine all' inquinamento ambientale in senso
lato. Questo sviluppo, cieco alle problematiche ambientali, è
stato possibile perchè si credeva che le risorse della terra
fossero illimitate e a costo nullo. E se da una parte questo tipo di
sviluppo ha permesso il soddisfacimento di bisogni essenziali
creando nel contempo bisogni non essenziali, dall'altra ha prodotto
squilibri nell'ordine della natura.
Oggi
l'opinione pubblica è sempre più consapevole
dell'importanza che lo sviluppo della comunità umana deve
consentire la conservazione degli equilibri ecologici.
Risulta
evidente che il significato che veniva dato ieri al concetto di
sviluppo economico e sociale di una comunità oggi non è
più valido poichè a questo concetto bisogna dare un
valore etico.
Lo
sviluppo oggi deve tenere conto di alcune norme etiche :
a) non
si deve metter in pericolo la continuazione della vita umana sulla
terra;
b) deve
essere minimizzata la sofferenza umana.
L'agricoltura
biologica è un processo di produzione di tipo etico in
quanto tende alla conservazione degli equilibri ecologici e quindi
alla salvaguardia della salute umana.
L'agricoltura
che oggi in Italia è denominata "agricoltura biologica"
è nata negli anni '20 in Germania quando il dottor Rudolf
Steiner gettò le basi del "Metodo Biodinamico di
Agricoltura", un metodo agricolo alternativo al metodo agricolo
convenzionale che si stava mano a mano affermando.
Sempre
a partire dagli anni '70 il Demeter Bund di Stoccarda (ente
amministratore dei marchi collettivi Biodyn e Demeter che vengono
apposti sui prodotti agricoli freschi e trasformati ottenuti da
terreni coltivati secondo il "metodo biodinamico di
agricoltura") stipula contratti con aziende agricole
italiane che applicano il "metodo biodinamico di agricoltura"
e le autorizza a caratterizzare le produzioni agricole ottenute con
il marchio collettivo internazionale Biodyn , se nella fase di
conversione al "metodo biodinamico di agricoltura" o
Demeter, a conversione ultimata.
La
normativa sull'"agricoltura biologica"
AIl'inizio
degli anni '90, la CEE vara il reg. 2092\91 il quale detta le norme
di produzione, controllo ed etichettatura dei prodotti ottenuti con
"metodi agricoli biologici" al fine di dare al consumatore
la garanzia che il prodotto acquistato ed etichettato come
proveniente dall'applicazione di "metodi di agricoltura
biologica" sia tale. A tale scopo gli Stati membri della U.E.
hanno messo a punto un sistema di controllo in ottemperanza al
citato regolamento. Nel nostro Paese l'attività di controllo è
delegata a organismi privati che sono stati riconosciuti con
appositi decreti da parte del Ministero Agricoltura. Detti Organismi,
a loro volta, sono sottoposti al supercontrollo da parte del
Ministero Agricoltura e ai sensi del DL 220 del 17.03.95 anche
dalle Regioni.
I
prodotti ottenuti nel rispetto delle norme del reg. 2092\91 e
successive modifiche e integrazioni debbono recare in etichetta una
indicazione di conformità al regime di controllo; per l'Italia
la dicitura di conformità è: "Agricoltura
Biologica - Regime di Controllo CEE". Le indicazioni sulle
etichette dei prodotti ottenuti dall'applicazione di "metodi di
agricoltura biologica" devono però limitarsi alla
certificazione dei prodotti, in quanto - è riportato su tale
regolamento - "nell'etichettatura o nella pubblicità
non possono essere contenute affermazioni suggerenti all'acquirente
che l'indicazione "Agricoltura Biologica - Regime di Controllo
CEE" costituisce una garanzia di qualità organolettica,
nutritiva o sanitaria superiore".
In
definitiva, quindi, un prodotto ottenuto dall'applicazione di "metodi
di agricoltura biologica" può essere immesso sul mercato
come "prodotto biologico" solo e soltanto se ha avuto da
parte di un organismo di controllo riconosciuto dallo Stato il
certificato di conformità ossia il documento che attesta che
il tal prodotto è ottenuto con sufficiente certezza secondo le
norme contenute nel reg. CEE 2092\91 e successive modifiche e
integrazioni. Da qui nasce la necessità di certificare ed
etichettare i prodotti ottenuti dall'applicazione di "metodi di
agricoltura biologici" che rispettano le disposizioni del reg.
CEE 2092\91 e successive modifiche e integrazioni.
Il
reg. CEE 2092\91 stabilisce, tra l'altro, che prima che i prodotti
possano essere commercializzati con la dicitura di conformità
"AGRICOLTURA BIOLOGICA-REGIME DI CONTROLLO CEE" il periodo
di applicazione del "metodo di agricoltura biologica" debba
essere stato applicato sull'appezzamento per almeno due anni se la
coltura è erbacea e almeno tre anni se la coltura è
arborea, in particolare il regolamento recita " un periodo
di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso
delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del
primo raccolto dei prodotti. L'organismo di controllo può
decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in
certi casi il periodo in questione sia prolungato o abbreviato tenuto
conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti".
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