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Nato nel
1962, Giovanni Franchi esercita dal 1992 la professione di avvocato, presso lo
studio legale Cremonini.
Presta la sua
opera per la Confconsumatori dal 1994 e dal 2002 è Direttore della Consulta
degli Avvocati di tale associazione.
Ha pubblicato
diversi articoli giuridici per numerose riviste, tra le quali “Il Giudice di
pace”, dai redattori della quale è ormai considerato collaboratore esperto
in diritto consumeristico.
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Vacanze:
istruzioni per l’uso
Siamo ormai a
giugno ed è tempo di organizzare le proprie vacanze: chi al mare, chi ai monti,
chi all’estero.
Se le medesime
costituiscono un divertimento ed un momento di riposo, esse possono altresì
esser causa di gravi, gravissimi stress, come ben sa chi presta la propria opera
per un’associazione a tutela dei consumatori. E non è un caso che il
sottoscritto, avvocato della Confconsumatori, sia stato invitato il 29 e 30
maggio a Ceprano (Frosinone) a tenere una lezione ai quadri delle associazioni dei
consumatori della Regione Lazio sul turismo, i viaggi e le vacanze.
Quali, allora, i
rischi a carico del turista?
Capita non di rado
che, nonostante la prenotazione, la vacanza sia ricca di disagi, causati dal
tour operator o dall’albergatore: si va dall’hotel di categoria inferiore
a
quello prenotato al caso, accaduto a due turiste rivoltesi alla
Confconsumatori, di essere spedite dalla Last Minute Tour, anziché come esse
pensavano in una località di mare dell’isola di Cipro, a Larnaca, cioè nella
capitale, lontano dalle spiagge e all’epoca piena di forze armate ONU inviate
per garantire la pace.
Che fare in tali
casi, quando in altre parole il viaggio non corrisponde alla caratteristiche
pubblicizzate, i servizi offerti si sono rivelati carenti o addirittura
mancanti?
Come già hanno
scritto, oltre al collega di Firenze avv. Piero Catelani (Vacanze e viaggi organizzati: diritti
dei consumatori in caso di inadempienze e danni, in www.confconsumatori.com), anche diversi esperti, è possibile
chiedere il risarcimento sia dei danni patrimoniali da intendersi come
pregiudizio economico, sia dei danni alla persona (malattia e infortunio),
nonché del c.d. danno da vacanza rovinata.
Il ristoro di tale
pregiudizio al benessere psicologico – pregiudizio derivato dal mancato
godimento, totale o parziale, della vacanza -, un tempo considerato quale forma
di danno morale, come tale irrisarcibile se non al cospetto di un reato, oggi
anche grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea, è generalmente
ammesso dalla nostra giurisprudenza, con scarse e rare
eccezioni.
Per aver patito il
cosiddetto danno da vacanza rovinata sono state ad esempio
risarcite dal Tribunale di Parma le due ragazze che avevano prenotato un viaggio
di mare nell’isola di Cipro per essere state lasciate diversi giorni a Larnaca.
La somma riconosciuta loro a tale titolo è stata pari, per ciascuna di loro, a
£. 500.000.
Attenzione, però,
ai termini di prescrizione. Invero, nell’ipotesi di viaggio cosiddetto “tutto compreso”, soggetto di conseguenza al d.lgs. 11
marzo 1995 n. 111 – è tale ai sensi dell’art. 2 quello non inferiore alle 24 ore
in cui siano compresi il trasporto e l’alloggio o altri servizi turistici non
accessori -, l’azione va esperita entro tre anni. Peraltro, nell’ipotesi in cui
risulti applicabile il menzionato decreto legislativo, attuativo di una
direttiva comunitaria, potrà agirsi anche nei confronti dell’organizzatore del
viaggio.
Per chi viaggia in
aereo non è poi infrequente il cosiddetto overbooking, cioè il negato imbarco a causa della
vendita di biglietti in misura superiore ai posti disponibili.
La materia, al
pari di tutte quelle in cui appariva necessario l’intervento del legislatore a
tutela del contraente cosiddetto debole, ossia del consumatore, è disciplinata
dalla normativa comunitaria, più in particolare dal Regolamento CEE n. 295/91,
ancora oggi invocabile in attesa dell’approvazione della proposta di Regolamento
UE del 7 gennaio 2002. Con lo stesso, direttamente applicabile negli Stati
membri dell’Unione Europea e vincolante anche per le compagnie aeree non
comunitarie che espletano servizio negli stati membri UE, è stato istituito uno
speciale sistema di tutela dei passeggeri cui venga negato l’imbarco su un volo
di linea in precedenza prenotato. A chi, pur in possesso di regolare biglietto e
prenotazione confermata, sia stato rifiutato il relativo servizio viene,
infatti, in primo luogo riconosciuto il diritto di scegliere tra “il rimborso
senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata,
un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o un
volo alternativo ad una data successiva che gli convenga”.
Non basta. Invero,
viene altresì attribuito il diritto al rimborso delle spese per una
comunicazione ed, eventualmente, al vitto e all’alloggio fino all’effettiva
partenza. Il Regolamento, in sostanza, vieta al vettore di “abbandonare” il
passeggero a terra senza alcuna assistenza.
La compagnia è,
inoltre, tenuta a corrispondere, immediatamente ed indipendentemente dalla
scelta del passeggero e dalla prova di qualsiasi danno, una somma pari a 150,00
euro per i voli fino a 3.500 chilometri, e di 300,00 euro per gli
altri.
E’ infine prevista
dal successivo art. 9 la possibilità di ricorrere al giudice per i risarcimenti
supplementari, ossia per il ristoro di ulteriori danni.
Un caso simile,
seppur non qualificabile come vero e proprio overbooking, è capitato ad una persona che aveva
acquistato un biglietto Alitalia per partire dall’aeroporto milanese della
Malpensa alla volta di Londra il 25.12.00. E’ poi accaduto ciò di cui molto si è
letto sulla stampa e molto si è detto in televisione: il consumatore è stato
lasciato in attesa dalle 10,15 di quel giorno fino alle 14,30 del giorno
successivo a causa di un’abbondante nevicata. Questo, peraltro, senza che
nessuno fino a quel momento, né il personale dell’Alitalia, né quello della
S.E.A., la società che gestisce lo scalo della Malpensa, avesse dato spiegazioni
al riguardo ed offerto ai malcapitati passeggeri informazioni.
Evidente essendo
al riguardo la responsabilità risarcitoria di tali società – qualcosa infatti
poteva e doveva esser detto allo scopo di evitare pregiudizi-, il consumatore le
ha citate davanti al Giudice di pace, ottenendo dall’Alitalia, prima di arrivare
a sentenza, la somma di 750,00 euro.
Attenzione,
inoltre, ad un’altra “fregata”! Si viene spesso invitati telefonicamente presso
un buon albergo (è capitato anche a me) in qualità di vincitori di una vacanza
gratuita, talvolta alle Canarie.
Arrivati
all’hotel, talvolta (ma solo talvolta) dopo la consegna del buono, alla presenza
di diversa gente, arrivano di solito due persone, che illustrano i vantaggi
dell’acquisto del c.d. time-sharing, ossia di una sorta di multiproprietà. Con circa 1250,00
euro all’anno, si diventerà proprietari dopo 10 anni di un bellissimo
appartamento alle Canarie, con la possibilità di scambiarlo e di recarsi in
altri meravigliosi immobili del circuito.
Si viene convinti
a firmare un foglietto. Si tratta, viene detto, solo di un appuntamento a casa
per parlare meglio della cosa. Il giorno fissato si presenta, peraltro, un
incaricato che dice che col foglietto si è assunto l’impegno di corrispondere la
complessiva somma di circa 10.500,00 euro, non, come si credeva, in 10 ma in 4
anni. Che peraltro, dopo il pagamento di un acconto, si potrebbe saldare il
resto con un finanziamento, con qualche società della quale viene immediatamente
presentata (guarda caso!) la documentazione..
Che fare in questi
casi? Inviare immediatamente (entro dieci giorni) il proprio recesso, bloccare
il pagamento dell’assegno anche mediante la presentazione di una
querela.
Se invece è
passato troppo tempo, non resta che la causa. Diversi sono infatti i motivi per
ottenere la nullità o l’annullamento del contratto. Il sottoscritto, che ha già
iniziato giudizi a Parma, e consigliato gli stessi in altre parti d’Italia, non
può che invitare i malcapitati a rivolgersi alle diverse sedi della
Confconsumatori.
E cosa ha mai
fatto il sottoscritto, vi chiederete, quando fu invitato con la moglie presso un
albergo cittadino, e costretto dalla consorte a recarvisi? Quando disse chi era
– erano ormai anni che querelava quelle società e notificava atti di citazione
-, gli fu detto: “No grazie, meglio di no. Si accomodi pure.”
Per concludere
sull’argomento vacanze, merita ricordare che con Decisione del 14 aprile 2003 la
Commissione europea ha statuito che un marchio comunitario di qualità ecologica
sarà assegnato ai servizi turistici che rispetteranno alcuni aspetti ambientali
Vi saranno, in altre parole, servizi di ricettività turistica contraddistinti
dal marchio ecologico europeo: servizi turistici, insomma, dei quali,
finalmente, ci si potrà fidare!
avv. Giovanni
Franchi
Coordinatore
della Consulta
degli avvocati
Confconsumatori
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