“Bonus Ristorazione”, prorogato fino al 15 dicembre 2020 - InformaCibo

“Bonus Ristorazione”, prorogato fino al 15 dicembre 2020

Per le domande rivolgersi alle associazioni di categoria, procedura telematica o via uffici postali

di Donato Troiano

Ultima Modifica: 26/11/2020

Il Ministero delle Politiche agricole ha comunicato oggi l’Avviso n. 9338547 con il quale, a seguito delle segnalazioni pervenute dalle Associazioni di categoria,  proroga al 15 dicembre 2020 (la precensa scandenza su Informacibo) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di accesso al Bonus Ristorazione.

Fino al 15 dicembre resta dunque possibile presentare le richiesta tramite il portale dedicato o presso gli sportelli degli uffici postali negli orari di sportello.

 “Bonus Ristorazione”, ecco chi può richiedere il contributo a fondo perduto

Il Contributo a fondo perduto sarà riconosciuto alle Imprese in attività con Codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole), 56.21.00 (Catering per eventi), 56.29.10 (Mense) e 56.29.20 (Catering continuativo su base contrattuale), nonché, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), per l’acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli ittici e vitivinicoli, anche DOP e IGP o ad elevato rischio di spreco, valorizzando la materia prima di territorio anche tramite l’acquisto di prodotti da vendita diretta, ex art. 4 D. Lgs. n. 228/2001 ss., o da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito;

L’impresa interessata dovrà acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari, salvo restando che il prodotto principale non potrà superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata, mentre il contributo erogato non potrà mai essere superiore all’ammontare complessivo degli acquisti effettuati, ammissibili tra un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 10.000 esclusa IVA;

Il beneficio spetterà a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi nei mesi da marzo a giugno 2019, oppure in alternativa, anche in assenza dei predetti requisiti, spetterà ai soggetti che abbiano avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il Contributo in questione non concorre alla formazione della base imponibile delle Imposte sui redditi, né è cumulabile con il “contributo a fondo perduto per attivita’ economiche e commerciali nei centri storici” di cui all’art. 59 medesimo D.L. n. 104/2020 e ss. (v. art. 7 DM). 

La scandenza era stata fissata del 29 novembre ora prorogata al 15 dicembre

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