Il ministro Maurizio Martina: il Testo unico della Vite e del Vino è una una sfida per l'Italia - InformaCibo

Il ministro Maurizio Martina: il Testo unico della Vite e del Vino è una una sfida per l’Italia

di Informacibo

Ultima Modifica: 25/02/2014

Roma 25 febbraio 2014. Il 'Testo Unico della vite e del vino', proposto oggi dalle organizzazioni vitivinicole e agricole ai parlamentari, ''è una grande opportunità, una sfida per l'Italia perché il vero tema è la semplificazione. La necessità di semplificazione burocratica e amministrativa è uno dei motivi per cui è nato questo Governo, e quindi tutte le iniziative legislative che vanno in questa direzione non possono che essere positive''. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, intervenuto presso la Camera alla presentazione del Testo ai presidenti delle Commissioni agricoltura di Camera e Senato, rispettivamente Luca Sani e Roberto Formigoni.
''Abbiamo questo Testo, uno strumento che ci aiuterà – ha sottolineato – molto importante per il lavoro congiunto con le due Commissioni Agricoltura parlamentari. La proposta di un testo unico delle norme sul vino è un'ottima base di partenza, che può dare slancio ad un comparto che con i suoi numeri traina davvero il Made in Italy agroalimentare. E il fatto che sia la filiera a proporre questo intervento è un'ulteriore notizia positiva, perché è il segno di un dialogo tra Istituzioni e imprese che va reso concreto ed efficace. La politica deve essere in grado di fare proprie le richieste di chi fa impresa e crea posti di lavoro, oggi più che mai''.
''Invito quindi i Presidenti Sani e Formigoni e le Commissioni agricoltura di Camera e Senato – ha concluso Martina – a ragionare su questa opportunità per il settore vinicolo. Da parte mia assicuro che terremo conto del documento e solleciterò gli uffici del Ministero, che già si occupano di questo tema, a lavorare in tal senso".

Qui sotto riportiamo la bozza di documento presentata oggi in Commissione Agricoltura alla Camera
La predisposizione di un testo unico che accompagni dalla produzione fino alla movimentazione e vendita i prodotti che hanno origine dalla lavorazione delle uve non è più procrastinabile.
 

Il susseguirsi di norme dal livello comunitario a quello locale, accompagnate da quelle accessorie esplicative nel corso degli anni ha creato un coacervo normativo molto intricato ed eccessivo, con rischi di interpretazione per competenza più che per merito.
Le organizzazioni di Agrinsieme, il coordinamento tra Confederazione Italiana agricoltori, la Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane dell’agroalimentare, con l’Unione Italiana Vini, la Federvini, l’Assoenologi e la Federdoc in rappresentanza della filiera vitivinicola italiana hanno lavorato su diversi testi normativi del settore vitivinicolo, con il duplice obiettivo di unificare le disposizioni e, soprattutto, semplificare i procedimenti, attraverso il coordinamento e l’armonizzazione delle diverse fonti, al fine di pervenire a un testo unico normativo che disciplini organicamente la materia.
I principali testi di riferimento sono stati la Legge 82/2006, il Decreto Legislativo 61/2010 e il Decreto Legislativo n.260/2000.
Non sono stati oggetto di approfondimento i provvedimenti regolamentari attuativi, in quanto gli stessi saranno sottoposti a revisione, anche periodica, una volta che la normativa in esame sarà formalmente promulgata.

Viene coerentemente proposto un “Testo Unico della vite e del vino”, non meramente ricognitivo, ma innovativo anche nella struttura.
Articolato in 8 capitoli, disciplina l’attività del ciclo produttivo, dalla vigna al consumatore e le relative implicazioni normative di interesse settoriale e generale.

Capo 1 Definizioni

Riguarda le principali definizioni di settore, attualmente codificate in molteplici fonti normative, in particolare nella L. 82/06 e nel DLGS 61/10.
L’Italia è stata uno dei primi Paesi europei a dotarsi di una normativa specifica per quanto concerne i prodotti a Denominazione di Origine e ad Indicazione Geografica. Le regole inerenti l’utilizzo delle DOCG, DOC e IGT sono state nel corso degli anni arricchite ed affinate, tenendo anche conto dell’evolversi della realtà produttiva.
Con la riforma dell’OCM Vino del 2008, e con la sostanziale equiparazione a livello europeo dei sistemi di classificazione dei vini a denominazione di origine al più generale sistema europeo dei prodotti DOP ed IGP, è stato necessario adeguare definizioni e norme alle regole europee, cercando di stravolgere il meno possibile un sistema ormai consolidato e collaudato a cui i produttori fanno riferimento.
Particolare attenzione è stata quindi posta alla specifica dell’utilizzo delle DOC e delle DOCG, salvaguardando le tradizionali definizioni ed ambiti di applicazione pur nel rispetto della normativa comunitaria.
A tal riguardo è stata sostanzialmente ripresa la normativa già codificata con il DLGS 61/10, con riferimento particolare alla coesistenza di più DO e IG nel medesimo territorio, ed all’utilizzo di alcune menzioni , in particolare “classico “ e “riserva”.
Maggiore approfondimento è stato dedicato all’uso dei nomi di unità geografiche aggiuntive e della menzione vigna , determinandone con precisione le condizioni di uso.
Relativamente alle altre definizioni, precedentemente contenute nella L.82/06, sono stati introdotti ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti dei riferimenti normativi per quanto concerne il vino passito, il vitigno autoctono italiano e le altre bevande derivate dall’uva.

Anche in tal caso, è stato necessario mediare tra una consolidata tradizione produttiva, rispecchiata dalle definizioni dei prodotti, e le disposizioni comunitarie.

Capitolo 2. Produzione viticola.

Si riferisce alla gestione del potenziale viticolo e al novero degli adempimenti amministrativi connessi. Prende in considerazione il valore dei dati alla base del patrimonio vitivinicolo, con un particolare riferimento ai vigneti che hanno idoneità ad essere rivendicati con uve atte a produrre vini con DO ed IG.
I dati in essi contenuti e validati dalle competenti amministrazioni, possono essere aggiornati per tramite del fascicolo aziendale, strumento oggi sempre più indispensabile per la comunicazione fra imprese e competenti istituzioni.
Lo Schedario vitivinicolo è lo strumento nel quale sono presenti tutti i vigneti, perché raccoglie una serie di informazioni secondo esigenze definite dalla normativa in vigore; mentre l’inventario del potenziale produttivo è un registro aggiornato con continuità “quali- quantitativo” del patrimonio vitivinicolo nazionale contenente elementi scaturiti dalla ricognizione, descrizione, classificazione e con valutazioni di merito sul potenziale vitivinicolo.
La scrupolosità e la coerenza necessaria per il “data base” nazionale mette a sintesi il valore degli strumenti presenti a livello territoriale; una scrupolosità in grado di assicurare che le dichiarazioni prescritte per il settore, possano essere effettuate in tempi e modi coerenti con una innovazione non più differibile. Affinché tali procedure contribuiscano a dare valore ed accrescere la credibilità e le potenzialità delle produzioni “Made in Italy” nel comparto vitivinicolo. Un comparto che supera i 700.000 ettari dei quali il 50% è destinato alle produzioni di vini regolamentari con Denominazioni di Origine ed Indicazione Geografica.
Nella nostra proposta, in sintesi, partendo dalla normativa comunitaria ed in considerazione della necessaria implementazione a livello nazionale/territoriale viene riaffermata la necessità di uno strumento efficace ed efficiente per il dialogo tra amministrazioni compenti ed imprese che operano nel settore a partire dal quelle che realizzano la produzione della materia prima.
Uno strumento che consenta una consultazione ed un collegamento “continuo e capillare” per gli aventi diritto ai fini della registrazione e movimentazione dei prodotti vitivinicoli; un puntuale aggiornamento per tramite del fascicolo aziendale ed altre dichiarazioni prescritte, al servizio delle amministrazioni competenti in un mercato che oggi è sempre in corso, nel quale occorre un adeguato posizionamento e sistemi di relazioni.

Capitolo 3. Produzione dei mosti e dei vini.

Sintetizza le norme sulla produzione dei mosti e dei vini contenute nella Legge 20/2/2006 n°82, ritenute sostanzialmente adeguate alle attuali necessità del settore: pertanto, la loro revisione ha portato all’ eliminazione di disposizioni ridondanti o superate, nell’ottica di risolvere talune incertezze interpretative e consentire una corretta e omogenea applicazione della normativa in questione. Specifici approfondimenti hanno riguardato i vini frizzanti, biologici e gli aceti.
Capitolo 4. Produzione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.
Unifica tutta la disciplina normativa concernente i vini a Denominazione di Origine ed Indicazione Geografica. La sua redazione è stata attuata mediante una riorganizzazione più coerente delle disposizioni introdotte dal decreto n. 61 del 2010, rendendole di più semplice e di maggior fruibilità, realizzando delle integrazioni con i decreti applicativi laddove ritenuto necessario.
Le modifiche di rilievo rispetto al dettato preesistente sono relative alla “ Protezione comunitaria – Procedura di riconoscimento – Requisiti fondamentali e gestione delle DOP ed IGP” dove è stato inserito un comma aggiuntivo rispetto al testo preesistente con il quale si riconosce la possibilità per i vini DOP ed IGP di essere etichettati temporaneamente in conformità alle norme comunitarie vigenti a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione Europea della domanda di protezione, nonché della domanda di conversione, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d’intesa con la Regione. Lo stesso disposto è stato inserito nel titolo sui “Disciplinari di produzione” art. 5 relativo alle procedure di modifica dei disciplinari.
Nel il titolo inerente la “Gestione della produzione e politiche di mercato” è stato proposto di semplificare l’attuazione delle analisi organolettiche dei vini DOC prevedendo l’attuazione di controlli a campione solo per quelle Denominazioni aventi una produzione media inferiore ad un prefissato quantitativo.

Capitolo 5. Produzione degli aceti.
Disciplina tale specifica categoria di prodotto, oggetto di revisione e coordinamento normativo, al fine di pervenire all’organicità regolamentare.

Capitolo 6. Commercializzazione ed etichettatura.

Propone un aggiornamento degli ordinamenti in coerenza con le nuove disposizioni comunitarie e una semplificazione rispetto ai riferimenti a taluni decreti ministeriali mai adottati dal legislatore nazionale.
Il capitolo 6 del testo proposto è diviso in tre titoli. Il titolo 1 riguarda la “disciplina del commercio dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione” ed è composto dagli attuali art. 10 e 11 della legge n.82/2006 rispetto ai quali si propone un aggiornamento in coerenza con le nuove e successive disposizioni comunitarie in materia e una semplificazione rispetto ai riferimenti a taluni decreti ministeriali, che il legislatore nazionale ha mancato di attuare in quanto ritenuti non necessari.
Il titolo 2, “contenitori”, è composto dall’art. 12 della legge n.82/2006, dall’art. 19 del decreto legislativo 61/2010 e dagli articoli da 15 a 17 del DM 13 agosto 2012. Anche con riferimento a tali disposizioni, sono state formulate proposte di aggiornamento tenendo conto dell’entrata in vigore di nuove norme dell’UE e nazionali. Ad esempio, si è proceduto a declinare le eccezioni previste dalla normativa italiana vigente, rispetto alle categorie dei prodotti vinicoli che possono utilizzare la chiusura con tappo «a fungo», nello specifico “vini frizzanti” e “mosti di uve parzialmente fermentati” qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione e a condizione che l’eventuale capsula di copertura del tappo “a fungo” non superi l’altezza di 7 cm. Infine, sono state inserite ipotesi di integrazione di taluni aspetti riguardanti i contrassegni per i vini a denominazione di origine protetta.
Infine, il titolo 3, “etichettatura”, è composto dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n .61/2010, rispetto ai quali sono state avanzate proposte di allineamento alle disposizioni comunitarie vigenti. In particolare, si segnala l’eliminazione di misure ingiustificatamente restrittive e relative alle dimensioni dei caratteri e alla minimizzazione degli stessi nel caso in cui i nomi propri aziendali coincidano con un nome geografico presente in una denominazione di origine o di una indicazione geografica. Tali disposizioni sono attualmente previste dall’articolo 20, paragrafo 4 del D.lgs 61/2010 e non contemplate in tale forma restrittiva dalla normativa dell’Unione europea. Mediante la nuova proposta, la normativa nazionale si allinea a quanto previsto negli altri Stati membri UE dal Regolamento (CE) n. 607/2009, art. 56, paragrafo 6. Infine, la filiera ritiene che le norme nazionali contenute nel DM 13 agosto 2012, di attuazione del decreto legislativo n .61/2010 e relativo all’etichettatura e presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, debbano essere mantenute all’interno di uno specifico decreto ministeriale.

Capitolo 7. Controlli.

Contiene il riordino della disciplina dei controlli in base ai principi di chiarezza della regolamentazione e proporzionalità al rischio riferite nelle disposizioni del D.Lgs. n.5/2012.
In una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza, la semplificazione dei controlli dovrebbe portare alla eliminazione sia delle attività di controllo non necessarie sia delle duplicazioni delle stesse da parte delle amministrazioni competenti.
A tal fine, il capitolo, nella sua parte iniziale, dispone che il Mipaaf, tramite l’Ispettorato centrale, diventi per legge l’autorità nazionale che coordina le amministrazioni coinvolte e programma l’attività di controllo per il settore vitivinicolo.
A supporto delle attività individuate sono proposti due nuovi strumenti: il “Piano annuale dei controlli” e il “Registro Unico dei Controlli” per le aziende del settore vitivinicolo.
La seconda parte del capitolo modifica l’art.13 del D.Lgs n.61/2010. Il primo provvedimento elimina, nella prospettiva di un alleggerimento procedurale, il gruppo tecnico di valutazione lasciando solo all’Ispettorato centrale, l’analisi e la decisione relativa alle designazione delle autorità di controllo pubbliche e all’autorizzazione degli organismi privati preposti al controllo.
Al fine di evitare una gestione eccessivamente rigida delle autorizzazioni delle strutture di controllo si inserisce la previsione che le modifiche agli elenchi degli ispettori e dei membri del comitato di certificazione non comportino automaticamente la decadenza delle autorizzazioni stesse.
E’ prevista, inoltre, una iscrizione automatica al sistema di controllo all’atto della rivendicazione dei soggetti partecipanti alla filiera DOP o IGP in modo da evitare l’ulteriore incombenza della notifica a carico dei soggetti interessati.
Relativamente alla richiesta dei contrassegni per le DOP all’Istituto Poligrafico dello Stato, si è ritenuto opportuno proporre la gestione diretta degli enti di controllo senza il passaggio attraverso l’Ispettorato centrale.
Per favorire le convenzioni fra enti di controllo si prevede una modifica nel decreto applicativo finalizzata all’introduzione di una specifica sezione che normi le modalità di collaborazione fra enti autorizzati.
Infine, è stata ribadita l’esigenza di differenziare i piani di controllo in base alla classificazione qualitativa dei vini DOCG, DOC e IGT in modo da essere coerenti, anche nelle modalità e nel carico burocratico ed economico, con il pregio delle diverse produzioni.

Capitolo 8. Sanzioni.

Il nuovo impianto normativo che si propone per le sanzioni in materia vitivinicola privilegia, in primo luogo, la possibilità di addivenire alla risoluzione preventiva delle irregolarità con degli strumenti che, ferme le legittime Potestà di controllo e sanzione, consentano all’Operatore economico stesso di sanare dette difformità, secondo diverse modalità: il tutto con il fine di ridurre al minimo, ove possibile, l’instaurarsi di contenzioso, tanto in sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale.

In tale ottica si pongono sia l’istituto della “Diffida” che quello del “Ravvedimento operoso”.

Mediante l’istituto della “Diffida”, si prevede di poter addivenire alla risoluzione preventiva delle eventuali controversie relative ad irregolarità formali rilevate durante controlli, accessi ed ispezioni e punite con una sanzione amministrativa edittale di soglia non elevata, mediante un processo verbale che, in luogo della sanzione, indica al trasgressore, i tempi e le modalità per sanare l’irregolarità rilevata.
L’istituto del “Ravvedimento Operoso”, consente all’Operatore di sanare, di propria iniziativa, eventuali irregolarità derivanti dalla ritardata ovvero mancata presentazione di dichiarazioni, denunce e simili, alle scadenze previste. In analogia a quanto già previsto in materia tributaria, l’applicabilità di tale istituto è subordinata alla circostanza che l’irregolarità in questione non sia stata oggetto di constatazione formale, da parte dell’Organo di Controllo, in occasione di accessi, verifiche od ispezioni.
Mediante, quindi, il “Ravvedimento Operoso”, l’Operatore Economico che abbia contezza di un’omessa od incompleta denuncia, dichiarazione, comunicazione può, mediante il pagamento di una percentuale minima della sanzione, stabilita nella legge, procedere di propria iniziativa a sanare l’irregolarità, dandone contestuale comunicazione all’Autorità di controllo.
Per quanto concerne la struttura generale dell’impianto sanzionatorio, giova rilevare che lo stesso contempera, previa rielaborazione e contestualizzazione, i precetti contenuti in differenti provvedimenti normativi, quali il Decreto Legislativo n. 507 del 1999, e la Legge 689 del 1981, entrambi in materia di depenalizzazione; nonché gli specifici atti normativi emanati per il settore vitivinicolo, quali il Decreto Legislativo 260 del 2000, la Legge n. 82 del 2006, ed il Decreto Legislativo n. 61 del 2010.
 
Deve ulteriormente notarsi che, da un lato, l’ ammontare delle sanzioni è stato formulato in osservanza della necessaria commisurazione tra minimo e massimo, così come esplicitamente previsto dalla Legge n. 689 del 1981; e dall’altro che viene prevista una differenziazione delle sanzioni a seconda che l’irregolarità abbia ad oggetto un prodotto DOP od IGP.

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